Slow Medicine

STATUTO

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE ETS

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

È costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa vigente, l’associazione culturale senza fini di lucro denominata “Slow Medicine ETS”.

Fino al completamento della procedura di iscrizione dell’associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione dell’associazione sarà “Slow Medicine”.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2

L’associazione ha sede nel comune di Torino. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso comune.

Articolo 3

La durata dell’associazione è illimitata.

SCOPO

Articolo 4

L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle cariche sociali, indipendenza e assenza di conflitto di interessi.

L’associazione persegue le proprie finalità, in particolare: scopo dell’associazione è sviluppare e diffondere una visione sistemica della salute come diritto fondamentale della persona e bene comune globale e promuovere una cura sobria, rispettosa e giusta, secondo i principi indicati nel “Manifesto della Slow Medicine ETS”.

Per il conseguimento delle predette finalità, l’associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività nazionali e internazionali di interesse generale, in riferimento al d.lgs 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, comma 1, lettere:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  3. formazione universitaria e post-universitaria;
  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L’associazione può, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, organizzare congressi, convegni e seminari anche online, svolgere attività di formazione anche a distanza, attività editoriale, coordinare e realizzare progetti di ricerca, gestire siti web e comunque, promuovere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle proprie finalità.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi sopra indicati e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L’associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi.

L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività il cui rapporto sarà disciplinato in via regolamentare.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell’associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta al Presidente, sulla quale decide il Consiglio Direttivo. L’eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato. Del rigetto viene data comunicazione entro sessanta giorni all’interessato che può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione.

I soci possono essere:

  • soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;
  • soci ordinari: sono coloro che hanno ottenuto la qualifica di soci e sono in regola con il pagamento annuale della quota sociale;
  • soci onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo, fra coloro che si siano particolarmente distinti nell’ambito delle finalità dell’associazione;
  • soci sostenitori: sono i soci che vogliono dare un maggiore contributo economico alle spese di organizzazione e diffusione di Slow Medicine ETS;
  • soci istituzionali: sono enti, associazioni, fondazioni, società e aziende che si riconoscono nei principi di Slow Medicine ETS e ne condividono le finalità. I soci istituzionali possono collaborare alle iniziative di Slow Medicine ETS, o contribuire alla vita dell’associazione proponendo e sviluppando autonomamente progetti, iniziative, azioni o eventi, di carattere generale o specifico, coerenti con la filosofia di Slow Medicine ETS e approvati dal Consiglio Direttivo. I soci istituzionali sono rappresentati, nelle attività dell’associazione, dal rappresentante legale o da suo delegato.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte di norma a titolo di volontariato e gratuitamente, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute, e motivate autorizzazioni emesse dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Tutti i soci aderenti all’associazione, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto:

  • a partecipare alle Assemblee e a tutte le attività associative, esprimendo il proprio voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi e sugli argomenti dell’ordine del giorno sottoposti a votazione;
  • a proporsi come candidato per gli organi dell’associazione, se maggiore di età
  • a proporre a tutti i livelli organizzativi e istituzionali documenti di interesse generale.

Tutti i soci hanno, inoltre, diritto di accesso a documenti, delibere, rendiconti e registri dell’associazione, previa richiesta scritta al Presidente o all’organo di controllo, mediante accesso nella sede sociale o anche in via telematica, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall’associazione.

I soci contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’associazione in ragione della disponibilità personale.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

  • mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
  • recesso: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per il solo anno in corso, purché la comunicazione pervenga entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
  • espulsione: il Consiglio Direttivo, anche su proposta dei Probiviri, delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; tale provvedimento dovrà essere comunicato all’interessato che, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea trasmettendo lettera raccomandata al Presidente e messaggio di posta elettronica certificata all’associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e in particolare da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi e le riserve comunque denominate non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Detti proventi, ricavi, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Gli organi dell’associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico – se eletto;
  • Il Collegio dei Probiviri – se eletto.

Le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, tranne il rimborso delle spese.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L’Assemblea dei soci è organo sovrano dell’associazione.

L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, onorari, sostenitori e istituzionali ed è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria dal Presidente dell’associazione per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L’Assemblea è inoltre convocata:

  • quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
  • quando lo richiede almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto;
  • su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata mediante avviso da inviare agli associati tramite posta elettronica semplice, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e il giorno, la sede e l’ora ove si tiene la riunione.

Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe (o più di cinque deleghe qualora gli associati superassero il numero di 500).

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente (personalmente o per delega) la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione deve avere luogo almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo presente più anziano per età.

L’Assemblea ordinaria:

  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  • nomina e revoca, quando previsti, un organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue modifiche;
  • approva il bilancio consuntivo annuale e, laddove obbligatorio o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, validamente costituita, sono prese a maggioranza dei presenti e di quelli rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L’Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Presidente per deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione in presenza di almeno metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto.

La maggioranza richiesta per l’approvazione delle deliberazioni deve essere pari alla metà più uno dei soci presenti e di quelli rappresentati per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video per mezzo di strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

  • il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e dei votanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo che funge da segretario dell’Assemblea o, in sua assenza, da un componente dell’Assemblea appositamente nominato.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nella sede dell’associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

L’associazione è diretta da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea tra gli associati che si sono proposti come candidati, e composto da 7 membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante e-mail contenente l’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

L’adunanza del Consiglio Direttivo ha luogo presso la sede legale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. Può svolgersi in collegamento audio/video per mezzo di strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

  • il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

L’adunanza è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo presente più anziano per età.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea;
  • nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • delibera circa l’ammissione dei nuovi soci e, nel caso, ne motiva il rigetto;
  • delibera, anche su proposta dei Probiviri, l’esclusione dei soci;
  • redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione e le proposte per l’anno successivo;
  • redige e presenta all’Assemblea le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  • stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione;
  • compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Segretario (o, in sua assenza, uno dei componenti del Consiglio Direttivo) redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria delle attività; il Tesoriere gestisce la contabilità dell’associazione e predispone il rendiconto annuale.

PRESIDENTE

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità, in giudizio e verso terzi, ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca le Assemblee dei soci e il Consiglio Direttivo.

Dispone dei fondi dell’associazione con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 13

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.

Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

PROBIVIRI

Articolo 14

Il Collegio dei Probiviri, se eletto, è composto da tre membri e dura in carica tre anni.

Al Collegio dei Probiviri è affidata la proposta di esclusione di soci e ogni altra controversia all’interno dell’associazione.

RENDICONTO

Articolo 15

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio viene formata la bozza di bilancio di esercizio, che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e presentata all’Assemblea per l’approvazione, previa verifica del revisore legale dei conti se presente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d’esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per la definitiva approvazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al periodo seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

NORME FINALI

Articolo 17

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

 

Torino, 27 maggio 2021.

Scarica lo Statuto 2021

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